Bonus ristrutturazioni 2019: ecco le spese ammesse

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Bonus ristrutturazioni 2019: le spese ammesse alla detrazione del 50%

La Legge di Bilancio 2019 sostanzialmente riconferma il Bonus ristrutturazione dell’anno precedente, con gli stessi requisiti e le modalità di fruizione. Tra le agevolazioni edilizie confermate per il 2019 rientrano anche quella del Bonus Mobili ed Elettrodomestici 2019, e gli Ecobonus. Come negli anni passati, il contribuente ha la possibilità di detrarre il 50% delle spese sostenute per un massimo di 96.000 euro, beneficiando dello sconto Irpef.

Ma a chi spetta il Bonus ristrutturazione 2019?
La detrazione può essere chiesta da:

  • Proprietario
  • Nudo proprietario
  • Titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • Locatario o comodatario
  • Socio di cooperative
  • Imprenditore individuale solo per immobile non strumentale o merce
  • Soggetto che produce redditi in forma associata e soggetti a questi equiparati, imprese familiari, alle stesse condizioni previste per l’imprenditore individuale

Spese ammesse alla detrazione del 50%

L’Agenzia delle Entrate elenca in modo specifico le spese ammesse al Bonus ristrutturazione. Ecco quali sono:

    • Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001* per le parti comuni degli edifici residenziali ed elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001* per le singole unità immobiliari residenziali a prescindere dalla categoria catastale cui appartengono.
  • *Art. 3. Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31) COMMA 1 Ai fini del presente testo unico si intendono per: A. “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; B. “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché’ per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita’ immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; C. “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità’ mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; D. “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.

 

  • interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
  • interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto;
  • lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori o montacarichi, installazione di strumenti idonei alla mobilità interna ed esterna di portatori di handicap gravi);
  • interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (cancelli, grate, porte blindate, casseforti, fotocamere collegate a vigilanza privata, ecc..);
  • interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici;
  • interventi per l’adozione di misure antisismiche come opere per la messa in sicurezza statica;
  • interventi di bonifica dall’amianto e opere per evitare gli infortuni domestici;
  • riparazione di impianti per la sicurezza domestica (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante);
  • installazione di apparecchi di rilevazione di gas;
  • monitoraggio di vetri anti-infortunio;
  • installazione corrimano

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
  • le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
  • le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71);
  • le spese per l’acquisto dei materiali;
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
  • gli oneri di urbanizzazione;
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

La sostituzione di pavimenti rientra fra i lavori di manutenzione ordinaria, che possono fruire della detrazione 50% per le ristrutturazioni solo quando sono eseguiti su parti comuni del condominio. Tuttavia, se il lavoro fa parte di un intervento più vasto, agevolabile (come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi) anche la spesa per la sostituzione del pavimento in una abitazione privata può essere detratta, purché non sia fatta per motivi estetici.

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Giampiero Orlandi – Il titolare